Divisione ereditaria: in caso di più eredi la coincidenza di alcuni interessi non vale a stabilire l’esistenza di un unico centro d’interesse
Tratto da Mondo ADR
Il Tribunale di Padova, nel corpo della sentenza sotto riportata, ha affrontato la questione relativa al pagamento delle indennità di mediazione. In una controversia avente ad oggetto una divisione ereditaria, il Tribunale ha stabilito l’esistenza di diversi centri d’interesse – e quindi il pagamento di tante indennità di mediazione quante sono le parti coinvolte -, anche se gli interessi dei co-eredi fossero talvolta coincidenti. Come stabilito infatti dal Tribunale “la controversia riguarda una divisione ereditaria nella quale ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere” e pertanto ognuno di loro è tenuto al pagamento delle indennità di mediazione.
TRIBUNALE ORDINARIO di PADOVA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Verbale dell’udienza del 19 ottobre 2017 della causa iscritta al n. ‘2016 R.G., alla quale è unita la n. 2016 R.G., promosse
da
_______________Codice Fiscale _______________ residente a_______________, Via_______________
___
_______________ Codice Fiscale _______________ residente a_______________ Via_______________
___
entrambi rappresentati e difesi dall’avv. _______________ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in_______________, Via_______________ n. ___
Attori opponenti -
e da
_______________ , Codice Fiscale_______________ residente a__________, Via___________ n. ___
rappresentato e difeso dall’avv. _______________ ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in_______________ Via _______________ n. ___
Attore opponente – contro
_______________, Codice Fiscale _______________ e P. IVA _______________, con sede in_______________ Via_______________ n. ___ , in persona del legale rappresentante pro tempore
rappresentata e difesa dall’avv. _______________ ed elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in_______________ Via_______________ n. ___
Convenuta opposta -
All’udienza del 19 ottobre 2017 alle ore 10,10, sono comparsi dinanzi al Giudice Onorario Carmela
Reale, per l’opponente_______________ l’avv. _______________in sostituzione dell’avv. _______________
e per parte convenuta opposta l’avv. _______________.
I procuratori delle parti, invitati dal Giudice discutono la causa nel merito richiamando i propri atti difensivi e riportandosi alle ragioni in fatto ed in diritto ivi svolte, replicando alle difese avversarie. L’avv. dimette la sentenza n. 14/06/2017 n. C-75/16 della Corte di Giustizia Europea.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Al termine alle ore 16,15 il Giudice pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, la seguente
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE Dl PADOVA
in composizione monocratica nella persona del Giudice Onorario Carmela Reale
– visti gli atti e le conclusioni formulate dalle parti all’odierna udienza,
– preso atto della discussione della causa,
considerato in fatto ed in diritto che:
Ai fini dell’esatta ricostruzione del thema decidendum possono essere richiamati per relationem gli atti di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo notificati dal difensore di _______________ in data 11/02/2016 e dal difensore di_______________ in data 12/02/2016, le comparse di costituzione e risposta depositate dal_______________ nelle distinte procedure iscritte a ruolo, nonché nelle memorie ex art. 183, 60 comma n. 1, cpc dimesse da tutte le parti.
Con diversi atti di citazione, _______________ e _______________ in opposizione al decreto ingiuntivo n. (15, emesso dall’intestato Tribunale il 28/12/2015, che ingiungeva loro il
pagamento, a favore del_______________ della somma di € 9.296,40, a titolo di indennità di mediazione.
Costituitasi nei giudizi, _______________ depositava istanza di abbreviazione dei termini e di riunione dei procedimenti.
Con ordinanza del 06/06/2016 i procedimenti venivano riuniti, stante la loro connessione oggettiva e parzialmente soggettiva.
Respinta con provvedimento del 25/07/2016 1’istanza di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e depositate nei termini concessi, le memorie previste dall’art. 183 cpc, la causa era ritenuta matura per la decisione senza ulteriore attività isfruttoria e con ordinanza del 12/01/2017 era pertanto fissata l’udienza per la precisazione delle conclusioni e per discussione orale ex ut. 281 sexies cpc.
Preliminarmente si osserva che per consolidata giurisprudenza della S.C. il giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all’art. 118 disp. att. Cpc, non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni — di fatto e di diritto — rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come “omesse” — per effetto di error in procedendo — ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
In via preliminare si conferma la pronuncia, resa con ordinanza del 25/07/2016, sulle eccezioni di nullità dell’afro di citazione in opposizione e di irregolarità della notifica via pec in relazione all’atto di _______________ e _______________, sollevate dall’opposta.
Le eccezioni vanno respinte.
L’eccezione di irregolarità di notifica (omissis)
recentemente espresso dalle Sezioni Unite di Cassazione nella sentenza 18/04/2016 n. 7665 per la quale “L’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale”, circostanza che si è verificata nel caso di specie, atteso che il contraddittorio si è regolarmente instaurato.
Si ribadisce inoltre il rigetto dell’eccezione di tardività dell’opposizione promossa da in quanto infondata: la relativa domanda di iscrizione a ruolo infatti risulta depositata telematicamente in data 22/02/2016, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna generata il 22/02/2016, pur risultando nello storico del fascicolo la data del 23/02/2016.
Ai sensi dell’art. 16 bis, comma 7, del D.L. 18/10/2012 n. 179, convertito in legge n. 221 de. 17/12/2012 la data di effettuazione del deposito infatti coincide con il momento in cui viene “generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata dal Ministero della Giustizia” (cosiddetta RdAC) e quindi il 22/02/2016.
La cancelleria, dovendo attribuire il numero di ruolo, ha necessariamente fatto coincidere il deposito dell’atto con la data di lavorazione, avvenuta invece il 23/02/2016.
Sulle altre istanze in via preliminare, ancora presenti nelle conclusioni di cui alle note del 15/05/2017 — istanza di riunione delle cause e di anticipazione dell’udienza, nonché sull’istanza di provvisoria esecutorietà, questo Giudice si è già pronunciato nel corso del giudizio.
Riguardo al merito della controversia, essa si sostanzia nelle doglianze degli opponenti in ordine alla conduzione della mediazione per la quale è chiesto il pagamento dell’indennità. _______________ sostiene di nulla dovere all’organismo di mediazione perché il procedimento di mediazione sarebbe stato affetto da nullità ovvero gravi irregolarità.
Afferma la difesa dell’opponente doversi pronunciare la nullità della procedura in quanto_______________ non era stato assistito in mediazione da un avvocato e, sul punto, cita a conforto la sentenza del Tribunale di Torino del 30/03/2016 per la quale “L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale: di conseguenza il procedimento esperito da parte attrice non può considerarsi validamente esperito, essendo necessaria, per espressa previsione legislativa, l ‘assistenza di un avvocato per la validità del procedimento stesso “.
Afferma inoltre che_______________ mai ha aderito alla procedura di mediazione e, pertanto, non avendo assunto alcun onere di pagamento, nulla deve.
La mediazione di cui è causa si è svolta come indicato dal verbale del 13/04/2015, ovvero con la scansione temporale di cui al predetto verbale e con la partecipazione degli attuali opponenti come ivi indicato.
Detto verbale, benché censurato da_______________ così come lo svolgersi della procedura, non è stato impugnato per falsità e pertanto costituisce prova nel presente giudizio sullo svolgimento dei fatti.
Orbene, dallo stesso si evince che al primo incontro del 13/01/2015 – a seguito del differimento dal 10/12/2014 e dal 18/12/2014 – hanno partecipato tutte le parti, le quali hanno espresso la propria posizione in ordine all’oggetto della mediazione (e si presume discusso sulle stesse), come riconosce lo stesso_______________ nelle mail del 27/02/2015 (doc. 17 di parte opposta) e del 22/03/2015.
In tale sede veniva fissato l’ulteriore incontro del 02/02/2015 al quale_______________ non partecipava non perché non ne fosse a conoscenza, ma perché, a suo dire, avrebbe dovuto ricevere un invito scritto, mai giunto; comunicazione scritta che in realtà non è prevista da nessuna disposizione.
L’adesione alla mediazione pertanto è da ritenersi avvenuta già al primo incontro del 13/01/2015, tant’è che_______________, all’invito della segreteria dell’organismo di mediazione di corresponsione dell’indennità, non contestava di non aver aderito al procedimento di mediazione, e quindi di nulla dovere, ma chiedeva spiegazioni sulle motivazioni di tale versamento in via anticipata rispetto all’espletamento, ricevendo riscontro dall’organismo.
Si osserva altresì che già con la comunicazione dell’avvio del procedimento di mediazione dell’Ol/12/2014, _______________rendeva edotte le parti convenute in mediazione del primo incontro e dei tempi e modalità (omissis)
Senonché, l’eccezione, così come tutte quelle relative alla correttezza dello svolgimento della procedura di mediazione, non trovano ingresso nella sede dell’opposizione a decreto ingiuntivo de qua ma nella causa per la quale la mediazione è condizione di procedibilità, ovvero nella causa riguardante. Detto ciò, rimane il fatto che _______________ ha effettivamente partecipato alla mediazione senza l’assistenza di un avvocato.
La stessa sentenza del Tribunale di Torino su menzionata è pronunciata dal Giudice della causa di merito successiva alla mediazione senza esito positivo.
E’ necessario infatti distinguere tra validità della mediazione ai fini della causa nella quale costituisce condizione di procedibilità (in cui deve essere accertata la sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, compresa la necessità o meno dell’assistenza della parte ad opera di un avvocato e dove è pronunciata 1a eventuale conseguente improcedibilità della domanda) e procedimento di mediazione.
Quest’ultimo si è comunque svolto, anche se senza esito positivo, ovvero senza accordo tra le parti.
Dopo l’incontro del 13/01/2015 e di quello del 02/02/2015, avvenuto quest’ultimo con la sola partecipazione dell’istante in mediazione, le parti tutte hanno comunicato una propria proposta ed il mediatore ha, a sua volta, avanzato una propria proposta che ha trovato l’adesione dell’istante e degli opponenti_______________e_______________ anche se da parte di questi con i dovuti distinguo precisati nella mail dell’avv. _______________ del 17/03/2015.
Non si può pertanto accogliere la tesi degli opponenti, anche di_______________e_______________, che sostengono non esserci stata alcuna adesione alla procedura di mediazione, non essendo prevista, d’altro canto, alcuna formalità di espressione della stessa.
In merito alla tesi dell’opposta sull’interpretazione delle norme (omissis) cui sono presenti i riferimenti relativi all’assistenza dell’avvocato in mediazione, che andrebbero lette in combinato disposto, si osserva che in verità il legislatore non ha previsto alcuna conseguenza in caso di mancata assistenza legale delle parti, relativamente alla regolarità dell’esperimento del tentativo di conciliazione, posto che all’art. 12 si legge “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, con ciò prevedendo casi di svolgimento della mediazione senza l’assistenza legale. La “conseguenza” parrebbe, infatti, solo quella di un eventuale raggiunto accordo di mediazione che non costituirebbe titolo esecutivo e che necessiterebbe dell’omologa del Presidente del Tribunale.
Nel caso oggetto della presente causa, il problema non si pone non avendo le parti raggiunto un accordo.
Non può pertanto condividersi la tesi prospettata dai convenuti_______________ di nullità della mediazione, frutto di sforzo interpretativo più che di analisi delle disposizioni di legge.
Tutte le altre censure riguardanti le modalità operative del mediatore non costituiscono fondamento, ad avviso di questo giudicante, per una pronuncia di rigetto della pretesa creditoria dell’_______________
II Tribunale considera tali censure ai fini della liquidazione delle spese del presente procedimento poiché non può negarsi che una più dettagliata verbalizzazione degli incontri, man mano che essi si svolgevano, e non solo nell’incontro finale di chiusura della mediazione, il richiamo formale, al primo incontro (e la conseguente verbalizzazione in merito) da parte del mediatore sull’adesione delle parti convenute, nonché l’indicazione scritta sui chiarimenti resi alle parti sulla “funzione e le modalità di svolgimento della mediazione ” (art. 8 D. Lgs 28/2010) e sulla necessaria partecipazione dell’avvocato per giungere ad un accordo in mediazione che costituisca valido titolo esecutivo, avrebbero indotto gli opponenti ad una diversa valutazione della situazione, ai fini della presente opposizione.
E’ altresì considerata, ai fini della pronuncia sulle spese, la particolarità della questione trattata sulla quale si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia Europea con la sentenza 14/06/2017, n. C – (omissis)
una procedura ADR di essere assistito obbligatoriamente da un avvocato “.
La Corte fa riferimento infatti all’art. 8, lettera b) della direttiva 2013/111a quale stabilisce che le parti abbiano accesso alla procedura ADR senza essere obbligate a ricorrere a un avvocato o a un consulente legale.
Sussistendo, ad avviso di questo Giudice, la condizione di novità della questione trattata (alla luce della recentissima sentenza sucitata), trova ingresso la norma di cui all’art. 92, 20 comma, cpc che prevede la pronuncia di compensazione fra le parti delle spese del giudizio a discrezione del giudicante.
Gli opponenti dovranno pertanto pagare le somme richieste: l’indennità per l’avvio della procedura di € 40,00, oltre IVA, nonché quella per il procedimento di € 2.500,00, oltre IVA, per lo scaglione da € 3.000.000,00 ad € 4.000.000,00, indicato nella domanda di mediazione.
Va considerato infatti come non risulti, durante la mediazione, alcuna divergenza tra le parti sul valore della controversia, così come da dichiarazione della parte istante, ai sensi dell’art. 16, comma 8, del DM 180/2010.
Il Tribunale esclude infine possa applicarsi ai convenuti in mediazione l’indennità come se essi costituissero una sola parte, non rappresentando essi un “unico centro di interessi”.
Ed invero, la controversia riguarda una divisione ereditaria nella quale ciascun erede costituisce una diversa parte con propri interessi, anche se talvolta essi possano coincidere.
Nel caso specifico, la posizione degli attuali opponenti, espressa anche nelle proposte scambiate durante il procedimento di mediazione, è apparsa da subito non coincidente.
Il decreto ingiuntivo va pertanto confermato.
Le spese di lite sono compensate tra le parti, ai sensi dell’art. 92, 20 comma, cpc.
P.Q.M.
II Tribunale di Padova, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atti di citazione notificati, da______________ e ______________ in data 11/02/2016 e da ______________
opposizione al decreto ingiuntivo n_____ emesso dal Tribunale di Padova il 28/12/2015, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
respinge l’opposizione proposta e per l’effetto conferma il predetto decreto ingiuntivo che diviene esecutivo.
compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Padova, 19 ottobre 2017
Il Giudice dott. Carmela Reale